diritto di abitazione si estende agli accessori e alle pertinenze   


 

 

Cass., 17.04.1981, n. 2335, in Mass., 1981

 

Il  diritto di abitazione, di cui all'art. 1022 c. c., si estende:

1.      sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma   di  accessorio  o  pertinenza  (balconi,  verande,  giardino, rimessa,  ecc.),  giacché  l'abitazione non è costituita soltanto dai vani  abitabili,  ma  anche  da  tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria; 

2.      sia,  in  virtù  del combinato disposto degli art. 983 e 1026  c.  c.,  alle  accessioni  (nella  specie:  nuova costruzione).