diritto di abitazione si estende agli
accessori e alle pertinenze
Cass., 17.04.1981, n. 2335, in Mass.,
1981
Il diritto di abitazione, di cui all'art. 1022 c. c., si estende:
1.
sia a tutto ciò che concorre ad integrare
la casa che ne è oggetto, sotto forma
di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino,
rimessa, ecc.), giacché
l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili,
ma anche da
tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria;
2.
sia,
in virtù del combinato disposto degli art. 983 e 1026 c.
c., alle accessioni
(nella specie: nuova costruzione).